Comunicazione n° 477 a.s. 2025/26 Ordinanza Esami di Stato
COMUNICAZIONE n. 477 - a.s. 2025/2026
Prot. 3434 del 28/2/2026
AI DOCENTI
AGLI STUDENTI E AI LORO GENITORI/TUTORI
AGLI ASSISTENTI SPECIALISTICI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
ALL’ALBO ON LINE
Oggetto: Ordinanza Esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026
Si comunica che con Decreto 54 del 26-03-2026 è stata emanata l’Ordinanza Esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026
La sessione dell’esame di maturità ha inizio, per l’anno scolastico 2025/2026, il giorno 18 giugno 2026 alle ore 8:30, con lo svolgimento della prima prova scritta.
Sono ammessi a sostenere l’esame di maturità in qualità di candidati interni:
a) gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie in possesso dei seguenti requisiti:
i. frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e s.m.i.;
ii. partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI;
iii. svolgimento delle attività di formazione scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio;
iv. votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.
Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, ai sensi dell’art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo del d. lgs. 62/2017, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell’esame di maturità. La definizione della tematica oggetto dell’elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l’assegnazione dell’elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell’area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali.
Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame di maturità.
Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all’esame di maturità;
In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe.
Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Testo unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente.
Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura “ammesso” e “non ammesso” all’esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
Entro il 15 maggio 2026 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’art. 17, co. 1, del d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.
Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719.
Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento del colloquio.
Ai sensi dell’art. 15, co.1, del d. lgs. 62/2017, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell’ultimo anno fino a un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Premesso che la valutazione sul comportamento concorre alla determinazione del credito scolastico, il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all’attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno, sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo. L’art. 15, co. 2 bis, del d.lgs. 62/2017 prevede che il punteggio più alto nell’ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale possa essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi. Tale disposizione trova applicazione anche ai fini del calcolo del credito degli studenti frequentanti, nel corrente anno scolastico, il terzultimo e penultimo anno.
Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:
a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta;
Per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito mancante, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all’esame di Stato;
Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno, di cui alla tabella all’allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella.
Le attività di formazione scuola-lavoro concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali attività afferiscono e a quella del comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico.
Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all’Allegato A al d.lgs. 62/2017. L’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata
Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. 62/2017, come novellato dall’art. 1, comma 1, sub b), del d.l. 127/2025, presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame di maturità, sono costituite commissioni d’esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all’istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi abbinate, da due membri interni appartenenti all’istituzione scolastica sede di esame. Le commissioni d’esame sono articolate in due commissioni/classi.
I competenti consigli di classe designano i commissari interni con riferimento alle discipline individuate dal decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 29 gennaio 2026, n. 13
La partecipazione ai lavori delle commissioni dell’esame di maturità, da parte del presidente e dei commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l’incarico o lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati.
Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei membri interni, dall’USR nel caso dei presidenti e dei membri esterni.
Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2026, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d’esame, sempre che sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta.
Durante l’espletamento del colloquio, nell’ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d’esame relative al giorno stesso.
In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d’esame.
Qualora si assenti il presidente, per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell’intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto. L’assenza temporanea dei componenti la commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.
Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il dirigente Esame di maturità per l’anno scolastico 2025/2026 Il Ministro dell’istruzione e del merito 21 preposto all’USR convoca, in apposite riunioni, i presidenti delle commissioni unitamente ai dirigenti tecnici incaricati della vigilanza sull’esame di maturità. La partecipazione a tali riunioni costituisce obbligo di servizio per i presidenti delle commissioni.
2. È altresì prevista una formazione specifica dei docenti aventi titolo alla nomina a componenti delle commissioni dell’esame di maturità ai sensi dell’art. 1, co. 7, del d.l. 127/2025.
Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l’istituto di assegnazione il 16 giugno 2026 alle ore 8:30. Nel caso in cui la commissione operi su due sedi, la riunione plenaria si svolge presso la prima sede della commissione.
Negli istituti che mettono a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di internet), è possibile effettuare la prova progettuale (per esempio, di Progettazione, costruzioni e impianti e di analoghe discipline) avvalendosi del CAD. È opportuno che tutti i candidati della stessa classe eseguano la prova secondo le medesime modalità operative
Il colloquio
Il colloquio è disciplinato dall’articolo 17, comma 9, del d.lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). A tal fine la commissione d’esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente di cui all’articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b), del d.m. 13/2026, al fine di verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto. Esso concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze del candidato, nonché del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilità raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell’impegno dimostrato nell’ambito scolastico e in altre attività coerenti con il percorso di studio, nonché del grado di responsabilità o dell’impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli – documentate nel Curriculum della studentessa e dello studente - in una prospettiva di sviluppo integrale della persona.
2. Il colloquio ha inizio con una breve riflessione del candidato sul proprio percorso scolastico e personale, anche alla luce delle informazioni contenute nel Curriculum della studentessa e dello studente. Il colloquio prosegue con la proposta di domande e approfondimenti sulle quattro discipline di cui all’art. 1, co.1, lettera b), del d.m. 13/2026, al fine di evidenziare il grado di responsabilità e maturità raggiunto dal candidato in ordine all’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline e alla capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite per argomentare in maniera critica e personale. Nel corso del colloquio il candidato analizza criticamente e correla al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito delle attività di formazione scuola-lavoro o dell’apprendistato di primo livello, con riferimento al complesso del percorso effettuato. Per i candidati esterni la relazione o il lavoro multimediale hanno ad oggetto l’attività di cui all’articolo 14, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs 62/2017. Inoltre, il colloquio verifica le competenze di educazione civica, di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, e alle linee guida di cui al decreto ministeriale 7 settembre 2024, n. 183, come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. Infine, nell’ambito del colloquio, viene effettuata la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, valorizzandone soprattutto i nuclei tematici fondamentali e la dimensione pluridisciplinare e interdisciplinare. Nella conduzione del colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. 3. Ai sensi dell’art. 13, co. 2, lettera d), secondo periodo, del d.lgs. 62 del 2017, nel caso in cui il candidato interno abbia riportato, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio ha altresì a oggetto la trattazione dell’elaborato di cui all’art. 3, lettera a), sub iv.
Esame dei candidati con disabilità
1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di maturità secondo quanto disposto dall’articolo 3.
Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI).
2. Ai sensi dell’art. 20 del d. lgs. n. 62 del 2017, la commissione/classe, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste.
3. Le prove d’esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.
4. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la commissione/classe può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione/classe.
5. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l’utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell’attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.
6. Per le prove scritte per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di maturità, tramite l’USR di riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l’Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate.
7. La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell’effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità della disabilità, della relazione del consiglio di classe, del PEI e in particolare delle modalità di svolgimento delle prove durante l’anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove equipollenti in un numero maggiore di giorni, in coerenza con le suddette modalità. Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dall’art. 20 del d.lgs. 62 del 2017. 8. Le commissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A.
9. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla commissione/classe, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d’esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il punteggio complessivo delle prove scritte risulterà a verbale e potrà essere calcolato in automatico con l’utilizzo dell’applicativo “Commissione web” o, in alternativa, determinato proporzionalmente. Il riferimento all’effettuazione delle prove d’esame non equipollenti è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
10. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di maturità, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11.
Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali
1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di maturità secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
2. La commissione/classe, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame. Nello svolgimento delle prove d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formato “mp3”. Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.
Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di maturità alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma di maturità. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
3. Le commissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato A. 4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di maturità sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017.
Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto, né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.
5. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di maturità alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma di maturità. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla commissione/classe l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno o che comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di maturità alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma di maturità
L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati di ciascuna classe, al termine delle operazioni di cui all’articolo 28 tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica sede della commissione/classe, nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.
Il punteggio finale è riportato, a cura della commissione/classe, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame
Si allega l’Ordinanza
Frosinone 28/03/2026
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria VILLANI





