Comunicazione n° 17 a.s. 2025/26 Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 - DECRETO-LEGGE 9 settembre 20
COMUNICAZIONE N° 17 a.s. 2025/2026
Ai DOCENTI
Agli STUDENTI, ai GENITORI/TUTORI
Al PERSONALE ATA
AL DSGA
Al SITO WEB
Oggetto: Misure urgenti per la riforma dell'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 - DECRETO-LEGGE 9 settembre 2025, n. 127
Abstract:
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L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e' denominato «esame di maturita'». L' esame di maturita' verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, alle abilita' e alle competenze specifiche di ogni indirizzo di studio, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e gli istituti professionali, e valuta il grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilita' acquisito al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attivita' coerenti con il medesimo percorso di studio, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. L'esame di maturita' assume altresi' una funzione orientativa, finalizzata a sostenere scelte consapevoli in ordine al proseguimento degli studi a livello terziario ovvero all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni.
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In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attivita' di formazione scuola-lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
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L'esame di maturita' tiene conto delle competenze maturate nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92.
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Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi, presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
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Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, le quattro discipline oggetto di colloquio d'esame, nonche' le modalita' organizzative relative allo svolgimento del colloquio medesimo di cui al comma 9.
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…….A tal fine la commissione d'esame tiene conto anche delle informazioni contenute nel curriculum dello studente di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il colloquio si svolge sulle quattro discipline individuate, al fine di verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, la capacita' di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonche' il grado di responsabilita' e maturita' raggiunto. Il colloquio concorre alla valutazione delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze del candidato, nonche' del grado di maturazione personale, di autonomia e di responsabilita' raggiunto al termine del percorso di studio, anche tenuto conto dell'impegno dimostrato nell'ambito scolastico e in altre attivita' coerenti con il percorso di studio, nonche' del grado di responsabilita' o dell'impegno evidenziati in azioni particolarmente meritevoli, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona. La commissione d'esame tiene, altresì, conto delle competenze maturate nell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, come definite nel curricolo d'istituto e documentate dalle attivita' indicate nel documento del consiglio di classe.
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La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di tre punti ove il candidato abbia ottenuto un punteggio complessivo di almeno novantasette punti, tra credito scolastico e prove d'esame
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Fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalita' educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono ridenominati «formazione scuola-lavoro»
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è prevista la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturita'.
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A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni degli esami di maturita' l'aver partecipato alla formazione specifica
Frosinone 9/9/2025
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Rosaria VILLANI





